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Esenzione ticket sanitario: come ottenerlo per ricevere gratuitamente tutte le prestazioni garantite dal SSN

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del 20/10/2011 | da redazione | idea letta 9791 volte
Foto dell'Idea

L'esenzione del ticket sanitario dà diritto a ricevere gratuitamente tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio ed altre prestazioni specialistiche garantite dal Servizio sanitario nazionale.

 

Finora si distingueva fra quella per patologia, a seconda dello stato di salute, per la quale era necessaria la certificazione del medico e quella per reddito, che si poteva richiedere con una semplice autocertificazione.

 

Nel corso del 2011 entrano gradualmente in vigore nelle Regioni le nuove modalità di verifica delle esenzioni per reddito, stabilite dal Decreto Ministeriale 11 dicembre 2009. Sarà quindi il medico a dover certificare entrambe le esenzioni del ticket. Le ASL invieranno i dati degli esenti direttamente al medico di famiglia e i cittadini, se hanno diritto a tale esenzione,  riceveranno una lettera con la quale potranno presentarsi dal proprio medico (medico di famiglia o pediatra).

 

Esenzione Ticket sanitario

 

Per chi non avesse ricevuto ancora la lettera entro il 23 ottobre e comunque rientra nelle categorie previste per ottenere l’esenzione, deve recarsi all’ASL e compilare l’apposito modulo. Consigliamo di richiedere anche un certificato provvisorio, valido per l'anno solare in corso, presentando la propria autocertificazione (scarica il modello in pdf) ed una fotocopia del documento d’identità (meglio portare con sé anche la tessera sanitaria).

 

Queste le categorie di reddito che hanno diritto all’esenzione:

 

  • CODICE E01: Cittadini di età inferiore a 6 anni e superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro.
  • CODICE E02: Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.
  • CODICE E03: Titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico.
  • CODICE E04: Titolari di pensioni al minimo di età superiore a 60 anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.

 

Attenzione: per quanto riguarda l’esenzione per patologia, non rientrano le visite specialistiche, prestazioni farmaceutiche e di pronto soccorso che non abbiano correlazione con la patologia stessa.

 

Note importanti:

  • Per "nucleo familiare" deve intendersi quello rilevante a fini fiscali (e non anagrafici), costituito dall' interessato, dal coniuge non legalmente separato e dagli altri familiari a carico. E’ assolutamente irrilevante il fatto che i diversi componenti convivano.
  • Per "familiari a carico" si intendono i familiari non fiscalmente indipendenti, vale a dire i familiari per i quali l'interessato gode di detrazioni fiscali (in quanto titolari di un reddito inferiore a 2.840,51 euro). 
  • Il reddito complessivo del nucleo familiare è pari alla somma dei redditi dei singoli membri del nucleo. Per reddito “complessivo” si intende il reddito, riferito all'anno precedente, riportato nella dichiarazione dei redditi, al lordo degli oneri deducibili: 1) Reddito certificato mediante il modello CUD: Parte B, punto 1 del Cud; 2) Reddito dichiarato nel modello 730: rigo 11, prospetto di liquidazione mod.730-3, redditi 2010; 3) Reddito dichiarato nel modello Unico persone fisiche: rigo RN1.
  • Il termine "disoccupato" è riferito esclusivamente al cittadino che abbia cessato per qualunque motivo (licenziamento, dimissioni, cessazione di un rapporto a tempo determinato) un'attività di lavoro dipendente e sia iscritto all'Ufficio del lavoro in attesa di nuova occupazione.
  • L’esenzione relativa allo stato di disoccupazione (codice E02),  deve essere autocertificata annualmente dall’assistito presso la ASL di appartenenza che rilascia un apposito attestato.
  • Si considerano pensionati al minimo quei soggetti titolari di una pensione minima. La pensione minima viene riconosciuta dall’ INPS al pensionato il cui trattamento pensionistico, sulla base del calcolo dei contributi versati, risulti inferiore ad un livello fissato dalla legge, considerato il "minimo vitale" (l’importo mensile, che per il 2009 era di 458,20 euro, varia ogni anno).
  • Attenzione a non confondere il reddito con l’ ISEE: non sono la stessa cosa. L’ ISEE è un indicatore che tiene conto di reddito, patrimonio (mobiliare e immobiliare) e delle caratteristiche di un nucleo familiare (per numerosità e tipologia). Esso, tranne che in alcune realtà regionali, non viene preso in considerazione ai fini del riconoscimento del diritto all’esenzione.
  • L’esenzione per reddito dà diritto a ricevere gratuitamente le prestazioni specialistiche garantite dal Ssn, ma non comporta benefici particolari per quanto riguarda l’assistenza farmaceutica. In base alle norme dello Stato, infatti, i medicinali sono classificati in fascia A (gratuiti per tutti gli assistiti), in fascia A con Nota AIFA (gratuiti solo per le persone che si trovano nelle particolari condizioni indicate nella Nota) o in fascia C (a pagamento per tutti gli assistiti, compresi gli assistiti esenti per malattia cronica). Alcune Regioni italiane hanno introdotto un ticket sui farmaci di fascia A (in genere una quota fissa per confezione o per ricetta) ed hanno autonomamente individuato le categorie di soggetti esenti da tale ticket, tra i quali, talvolta, gli esenti per reddito. Per conoscere nel dettaglio i casi di esenzione dal ticket regionale sui medicinali di fascia A è bene rivolgersi direttamente alla propria ASL o alla Regione di appartenenza.
  • La recente manovra finanziaria (art.17, comma 6, del decreto legge n. 98 del 2011, convertito nella legge n.111/2011)  ha reintrodotto l’obbligo per gli assistiti non esenti di pagare una quota fissa di 10 euro su tutte le ricette di assistenza specialistica ambulatoriale, in aggiunta all’ordinario ticket già in vigore (pari alla tariffa delle singole prestazioni fino all’importo massimo di 36,15 euro per ricetta). La quota fissa è uguale per tutti e la sua introduzione non comporta alcun obbligo di certificazione da parte degli assistiti. Solo alcune regioni (in particolare l’Emilia Romagna, la Toscana e l’Umbria) hanno deciso di modulare la quota fissa di 10 euro in più quote di diverso importo, in relazione al reddito degli assistiti ed hanno stabilito particolari modalità e termini per consentire loro di certificare tale reddito. Per ulteriori chiarimenti è, quindi, necessario rivolgersi direttamente alla propria Asl o all’Assessorato alla sanità della propria Regione di residenza.

 

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Tags: salute risparmio

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